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Decreto 9 Marzo 2016

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 marzo 2016

Modalita’ di conseguimento ed aggiornamento dell’addestramento di base. (Decreto n. 228/2016). (16A02168) (GU Serie Generale n.66 del 19-3-2016)

 

 

 

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l’adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW’ 78),  nella  sua  versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l’annesso alla Convenzione STCW  ’78  come  emendato  con  la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della guardia (Code STCW’95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standards  di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW’78) dal 21  al 25 giugno 2010;

Vista la regola VI/1 dell’annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione  A-VI/1  del  codice  STCW,  relativa  ai requisiti minimi obbligatori  per  l’addestramento  di  base  per  il

personale marittimo;

Vista la regola I/8 dell’annesso alla Convenzione sopra  richiamata e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai requisiti di qualita’ dell’addestramento fornito;

Visto il DPCM 11 febbraio  2014,  n.  72,  recante  regolamento  di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  “Attuazione della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare” con particolare riguardo ai contenuti dell’art. 5;

Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007  relativo  alla  “Procedura d’idoneita’ allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il personale marittimo”;

Visto   il   decreto   dirigenziale   19   giugno   2001   relativo all’istituzione del corso di sicurezza  personale  e  responsabilita’ sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR);

Visto il d.m. 6 aprile 1987 relativo all’istituzione del  corso  di sopravvivenza e salvataggio, come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;

Visto il d.m. 4 aprile  1987  relativo  all’istituzione  del  corso antincendio  di  base  ed  avanzato  come  modificato   dal   decreto dirigenziale 7 agosto 2001;

Visto il  decreto  dirigenziale  28  dicembre  2009  relativo  alle modalita’ di conseguimento dell’attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;

Visto il  decreto  dirigenziale  17  dicembre  2001  relativo  alla certificazione  dell’avvenuto  conseguimento  dell’addestramento   di base;

Ritenuta la necessita’  di  dare  completa  attuazione  alla  sopra citata regola VI/1 dell’annesso alla Convenzione sopra  richiamata  e la corrispondente sezione A-VI/1 del relativo codice STCW;

Vista l’intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza sulle Autorita’ portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 3° – con  nota  prot. 6247 del 2 marzo 2016.

Decreta:

Art. 1

Finalita’ e campo di applicazione

 

  1. Il presente decreto definisce le modalita’ di  conseguimento  e  aggiornamento dell’addestramento  di  base  (Basic  Training),  delle informazioni e delle istruzioni di sicurezza (Safety  familiarization Training) per il personale marittimo, in conformita’ alla regola VI/1 dell’annesso della Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/1 del relativo codice.

Art. 2

 

Informazioni di sicurezza

(Safety Familiarization Training)

 

  1. Prima di essere assegnati a qualsiasi funzione  di  servizio  a bordo di navi, ad  eccezione  delle  navi  da  passeggeri,  tutto  il personale  riceve,  sotto  la  responsabilita’  della  Compagnia   di navigazione, come definita dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le istruzioni e le informazioni di cui alla sezione A-VI/1.1.
  1. Per i fini di cui al comma 1, la compagnia di navigazione  cura la predispozione di un’idonea procedura.

Art. 3

Addestramento di base

(Basic Training)

 

  1. Il personale destinato a prestare  servizio  a  bordo  di  navi soggette all’applicazione delle disposizioni della  Convenzione  STCW 78′ nella sua versione aggiornata, consegue l’addestramento  di  base mediante la frequenza  dei  seguenti  corsi  di  cui  ai  decreti  in premessa citati:
  1. a) Sicurezza Personale e Responsabilita’ Sociali (PSSR);
  2. b) Sopravvivenza e salvataggio;
  3. c) Antincendio di base;
  4. d) Primo soccorso elementare.
  5. La certificazione di avvenuto conseguimento  dell’addestramento di base di cui al comma  1.,  e’  comprovata  mediante  l’annotazione degli addestramenti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  sul certificato  dell’addestramento  conseguito  di  cui  al  comma  aaa) dell’art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015.
  1. L’addestramento di base ha validita’ quinquennale e si  rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni:
  1. a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette all’applicazione della Convenzione STCW;
  1. b) aver superato il  corso  di  aggiornamento  (refresher  basic training) di cui al successivo art. 4 commi 1., 2. e 3.;
  1. c) aver  effettuato,  a  bordo,  gli  addestramenti  di  cui  al successivo art. 4, comma 4.

 

Art. 4

Aggiornamento dell’addestramento di base

(Refresher basic training)

 

  1. L’aggiornamento dell’addestramento  di  base  (refresher  basic training), della durata di almeno  8  (otto)  ore,  e’  effettuato  a terra, presso gli istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei  allo svolgimento dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base, e consiste  nell’effettuazione  delle  prove  pratiche  di  cui all’allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero  massimo di 30 (trenta) persone.
  1. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il  corso  di aggiornamento ne danno comunicazione al Comando  generale  del  corpo delle  capitanerie  di  porto,  nonche’  alla  Capitaneria  di  Portocompetente  per  territorio  e  devono  attenersi  alle  disposizioni relative all’organizzazione dei corsi di addestramento.
  1. Al termine delle prove relative all’aggiornamento di  base,  il direttore dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e  antincendio  di base, responsabile dell’aggiornamento,  redige  verbale  delle  prove eseguite esprimendo un giudizio complessivo su ciascun  frequentatore (idoneo o non idoneo). Ai frequentatori risultati idonei il direttore dei corsi rilascia un attestato come da modello in allegato B;
  1. Al termine dell’aggiornamento di base effettuato a bordo, di cui all’art. 3 comma 3 lettera c), secondo le prove riportate in allegato C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave rilascia un attestato come da modello in allegato D

Art. 5

Disposizioni transitorie

 

  1. Il personale di cui all’art.  1  che  sia  in  possesso  di  un attestato di addestramento di base, rilasciato ai  sensi  del decreto ministeriale 17  dicembre  2001,  oppure  registrato  sull'”attestato relativo all’addestramento conseguito”, rilasciato il 1º gennaio 2012 o in data antecedente effettua l’aggiornamento di cui all’art. 4  del presente decreto entro e non oltre il 1º gennaio 2017.

Art. 6

 

Abrogazioni

 

  1. E’ abrogato il decreto dirigenziale 17 dicembre 2001,  a  firma del Capo del dipartimento della navigazione marittima ed interna  pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  recante disposizioni in tema di “certificazione  dell’avvenuto  conseguimento dell’addestramento di base”. Il presente decreto e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana

Roma, 9 marzo 2016

Il comandante generale: Melone

 

Allegato A

Prove pratiche di aggiornamento effettuate a terra

Sopravvivenza e salvataggio:

  1. indossare ed usare una tuta di immersione;
  2. saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri;
  3. raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio;
  4. nuotare indossando il giubbotto di salvataggio;
  5. mantenersi a galla senza l’aiuto del giubbotto di salvataggio.

Antincendio di base:

  1. usare i vari tipi di estintori portatili;
  2. spegnere incendi di piccole dimensioni, (per es. incendi di origine elettrica, incendi da

idrocarburi liquidi e gassosi);

  1. spegnere incendi di grandi dimensioni usando i boccalini a getto e a pioggia;
  2. spegnere un incendio con la schiuma, polvere od altro idoneo agente chimico;
  3. entrare e attraversare con un cavo di sicurezza, ma senza autorespiratore, un locale

nel quale è stata immessa schiuma ad alta espansione;

  1. combattere l’incendio negli spazi chiusi pieni di fumo indossando l’autorespiratore;
  2. spegnere un incendio con acqua nebulizzata o qualunque altro agente estinguente

appropriato in una cabina o in una sala macchine simulata, invasa dal fuoco e fumo

denso;

  1. spegnere un incendio da idrocarburo (oil) con boccalini a pioggia e nebulizzatori con

diffusione di prodotti chimici secchi, polvere o schiuma.

  1. Eseguire un salvataggio in uno spazio pieno di fumo, usando un dispositivo approvato

che generi fumo, indossando l’autorespiratore

Allegato C

Prove pratiche di aggiornamento effettuate a bordo

Sopravvivenza e salvataggio:

Indossare un giubbotto di salvataggio;

Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave, indossando il giubbotto di

salvataggio;

Azioni iniziali da compiere quando si è a bordo del mezzo di salvataggio per

innalzare le probabilità di sopravvivenza;

Uso dell’ancora galleggiante di una imbarcazione di salvataggio;

Utilizzare le dotazioni di un mezzo di salvataggio, e Utilizzare i dispositivi di localizzazione, incluso l’apparato radio.

Antincendio di base:

Uso dell’autorespiratore portatile

 

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