A. Decreto 19 dicembre 2016
- Con il decreto 19 dicembre 2016, il Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, ha stabilito, tra l’altro, le condizioni affinché gli Istituti tecnici o i poli formativi regionali, che ne fanno richiesta, possano erogare – a coloro i quali sono in “possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di scuola superiore di secondo ciclo (quinquennale), che vogliono accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta ed allievo ufficiale di macchina” – i percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso decreto.
- Innanzituttopremeprecisarecheper:
i.
Istituti tecnici debbano intendersi gli istituti tecnici statali e paritari di cui al Decreto 28 giugno 2017 “Riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n°176 del 29 luglio 2017;
Poli formativi debbano intendersi i centri/enti di formazione professionale autorizzati dalle rispettive regioni alla erogazione di corsi/percorsi di formazione professionale.
ii.
3. In particolare il decreto prevede che gli istituti/enti sopra richiamati, per essere riconosciuti idonei alla erogazione dei percorsi formativi in parola, dovranno dotarsi di:
a) Sistema di gestione per la qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, che copra l’intero processo formativo;
b) Corpo docente in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso delle materie oggetto del percorso formativo, integrato con esperti qualificati nel settore marittimo in possesso dell’attestato di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2015, nonché, qualora il percorso formativo sia erogato con l’uso di simulatori, il corpo docente e gli esperti qualificati sono in possesso del corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al Model Course n. 6.10 dell’IMO e sull’uso del particolare simulatore utilizzato all’interno del corso;
c) idonee strutture, equipaggiamenti e materiale didattico idonei allo svolgimento del percorso formativo stesso, conformi alla normativa vigente;
d) piano di studi che fornisca evidenza della conformità ai percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso decreto.
4. Perquantosopraesposto,aifinidelriconoscimentodegliIstitutiedei centri/enti di formazione professionale sopra richiamati, lo scrivente Reparto – sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – stabilisce le seguenti istruzioni di dettaglio:
a) il sistema di gestione per la qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 che copra l’intero processo formativo dovrà prevedere, quale scopo di certificazione, la conformità dei percorsi agli standard internazionali STCW e successivi emendamenti ed alle norme attuative comunitarie e nazionali. Il sistema di gestione della qualità dovrà essere esteso, in particolare, agli specifici contenuti definiti dall’articolo 10 della direttiva 2008/106/CE;
b)il corpo docente dovrà essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso (di cui al DPR n°19 del 14 febbraio 2016) per le discipline oggetto del percorso formativo e dovrà comprendere, per ciascun percorso, almeno le seguenti classi di concorso:
- – Docenti con abilitazione classe concorso A43 – scienze e tecnologie nautiche;
- – Docenti con abilitazione classe concorso A46 – scienze giuridico economiche;
- – Docenti con abilitazione classe concorso A42 – scienze e tecnologie meccaniche;
- – Docenti con abilitazione classe concorso A24 – inglese;
- – Docenti con abilitazione classe concorso A26 – matematica;
- – Docenti con abilitazione classe concorso A40 – scienze e tec.Elettriche ed elettroniche.
Per la parte pratica, possono far parte del corpo docente, inoltre, gli insegnanti tecnico pratici in possesso di abilitazione per le classi di concorso:
- – Insegnanti tecnico pratici con abilitazione alla classe di concorso B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche;
- – Insegnanti tecnico pratici con abilitazione alla classe di concorso B-24 Laboratori di scienze e tecnologie nautiche;
- – Insegnanti tecnico pratici con abilitazione alla classe diconcorso B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche.
c) gli esperti qualificati con specifica esperienza maturata nel settore marittimo per almeno 5 anni devono essere in possesso dell’attestato di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2015. Agli esperti qualificati, quali figure integrative del corpo docente, può essere affidato l’insegnamento per un monte ore massimo del 30% del totale delle ore del percorso formativo. L’affidamento non potrà, in ogni caso, coprire l’insegnamento complessivo di una intera disciplina. Per ciascuna disciplina la partecipazione degli esperti qualificati non potrà superare il 50% del monte ore della stessa.
Gli esperti qualificati possono essere scelti tra coloro i quali:
- per il percorso formativo di cui all’allegato 1 del decreto 19 dicembre 2016 siano Comandante/1°Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livellomanageriale;
- per il percorso formativo di cui all’allegato 2 del decreto 19dicembre 2016 siano Direttore/1°Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000Kw, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;
d) qualora il percorso formativo sia erogato con l’uso di simulatori, il corpo docente e gli esperti qualificati devono essere in possesso del corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al Model Course n. 6.10 dell’IMO e sull’uso del particolare simulatore utilizzato all’interno del corso;
e) le idonee strutture, equipaggiamenti e materiale didattico per lo svolgimento del percorso formativo stesso, conformi alla normativa vigente comprendano almeno:
1. NAVIGAZIONE
Strumentazione e documentazione per l’insegnamento della navigazione: bussola. Solcometro. Scandaglio. Cronometro. Cerchi azimutali. Grafometro. Bussola da rilevamento. Sistema/Ricevitore per la Navigazione satellitare di tipo portatile.
2.
CARTE NAUTICHE, PUBBLICAZIONI NAUTICHE E
DOCUMENTI DI BORDO
- Strumenti di carteggio. Carte generali a piccola scala. Cartegnomoniche. Carte a media scala (scala 1:100.000 – 1:60.000). Carte di dettaglio dei passaggi obbligati in zone in cui sono presenti pericoli per la navigazione. Carte per l’ingresso nei porti (piani nautici).
- Portolano. Elenco dei fari e segnali da nebbia. Raccolta degli avvisi ai naviganti. Giornale di bordo. Effemeridi. Tavole nautiche. Tavole di marea. Pilot chart. Tavola descrittiva del simbolismo delle carte nautiche (symbols and abbreviations used on charts) – English maritime Dictionary.
iii. Laboratorio di carteggio.
STRUMENTAZIONEAPPARATIDIBORDO
i. Radar per lo studio della cinematica e/o software dedicati.
ii. Simulatore di navigazione e manovra.
iii. Sistemi di radiocomunicazioni incluso il sistema GMDSS e/o
software dedicato;
iv. Sistema ECDIS e/o software dedicato.
STRUMENTAZIONEMETEOROLOGICA
Barografo. Ricevitori per previsioni e cartine meteo (navtex, meteofax). Termografo. Igrometro. Psicometro. Un pc collegato ad internet per la ricezione/consultazione di immagini meteorologiche da satellite.
ASTRONOMIA
Planetario e/o software dedicati per lo studio dell’astronomia.
STRUTTURADELLANAVE
- Modelli di navi. Modelli delle strutture di navi. Audiovisivirelativi ai tipi di navi. Audiovisivi relativi ai mezzi di salvataggio, individuali e collettivi. Normative Nazionali, Comunitarie ed Internazionali vigenti e successive modifiche (es SOLAS – STCW – MARPOL – MLC,2006 – Colreg, Regolamento di sicurezza, Codice della navigazione);
- Simulatore di manovra per lo studio della manovrabilità della nave;
- Simulatore e/o software per la simulazione di caricazione e scaricazione per diverse tipologie di navi.
3.
4.
5. 6.
7. MACCHINEEDIMPIANTI
- Motore carrellato turbodiesel completo di gestioneautomatizzata e computerizzata e di strumentazione per l’analisi dei gas di scarico. Sistema di oleodinamica navale (timoneria ed argani, pinne antirollio, elica a pale orientabili, porte stagne, servovalvole telecomandate). Sistema per esercitazioni di idrodinamica. Sistema di pneumatica: Un motore diesel marino completo di linea d’asse funzionante. Uno o due motori diesel marini di piccola cilindrata funzionanti. Strumenti di misura di varia tipologia (termometri, manometri, calibri, ecc.) Calorimetro (bombola di Mahler). Viscosimetro;
- Simulatore e/o software per la simulazione relativo a organi di propulsione e di manovra per diverse tipologie di navi.
8. ALTRO
Software di lingua inglese specifico per esercitazioni sull’IMO’s Standard Marine Communication Phrases (SMCP) nella versione aggiornata.
f) il piano di studi fornisca evidenza della conformità ai percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto 19 dicembre 2016 e sia certificato conforme all’interno del sistema di gestione della qualità di cui al precedente punto a).
B. Riconoscimento
- Ai fini del riconoscimento i richiedenti dovranno inviare richiesta di accreditamento ed evidenza documentale di quanto riportato ai precedenti punti da a) ad f).
- I centri/enti di formazione dovranno altresì presentare, ad integrazione, la seguente documentazione:
- ü certificato di igiene e abitabilità;
- ü destinazione d’uso;
- ü planimetrie dei locali che saranno utilizzati per la teoria e per lapratica;
- ü indicazione puntuale delle aule che saranno utilizzate per i corsi;
- ü accreditamento della regione.C. Organizzazione del percorso formativo
Il percorso formativo è attivato in presenza di un numero massimo di 25 allievi, e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata, del numero dei docenti/istruttori e delle attrezzature disponibili.
Gli allievi iscritti hanno l’obbligo di frequentare le lezioni, garantendo un numero di presenze non inferiore al 90% del monte ore totale del modulo. L’attivazione del percorso deve essere comunicata preventivamente al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (Ufficio 4° – Sezione 3a) ed alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade l’Istituto/ente/centro accreditato.
D. Commissione di esame
La Commissione esaminatrice è composta dai docenti del percorso formativo e presieduta dal responsabile dell’istituto tecnico o del centro/ente di formazione in ottemperanza all’art. 4, comma 5, del decreto 19 dicembre 2016. Qualora il responsabile non possieda l’abilitazione all’insegnamento o non sia in possesso dell’attestato di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2015 lo stesso nomina Presidente della Commissione uno dei docenti del percorso formativo, preferibilmente individuato nel docente della materia prevalente. La Commissione è integrata da un Ufficiale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto designato dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade l’Istituto/ente/centro accreditato.
E. Verbale d’esame – Attestati – Registri
Copia del verbale d’esame, in formato elettronico certificato, dovrà essere consegnato all’Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto facente parte della commissione di esame ed una copia inviata allo scrivente Comando generale (Ufficio 4° – Sezione 3a) entro 15 giorni dalla data di effettuazione dell’esame.
La numerazione dei verbali e dei certificati e la registrazione degli stessi dovrà essere effettuata secondo le istruzioni impartite con la Circolare Titolo: Personale marittimo – Serie: Formazione – N° 010 del 31 dicembre 2015 e con la lettera circolare prot. 0004548 del 18.01.2016.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare si rimanda ai contenuti del decreto 19 dicembre 2016.