Quindici autorità di sistema portuale. Istituzioni e imprenditori in due camere di rappresentanza differenti. Infine, autonomia a chi lo richiede, ma deve farlo presto. La riforma dei porti italiani è stata finalmente pubblicata in Gazzetta ufficiale, mercoledì scorso (n.203 del 31-8-2016), andando a concretizzare il decreto legislativo del Consiglio dei ministri di fine luglio che modifica la legge 84/94.
La riforma è stata ampiamente analizzata dai media (per i dettagli rimandiamo ai nostri approfondimenti), qui ci limitiamo a indicare gli articoli più importanti.
Due settimane di tempo per chi vuole essere autonomo
L’unico articolo che entra in vigore da subito, senza vacatio legis, è il 22 comma 2: la Regione o le regioni che vogliono fare richiesta al ministero dei Trasporti di mantenere l’autonomia finanziaria e amministrativa per una o più autorità portuali (che vengono soppresse) ha quindici giorni di tempo per farlo, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta (la scadenza dei quindici giorni coincide con la fine della vacatio legis, di modo da approvare le richieste di autonomia appena la legge entra in vigore).
