25Fino al XVIII secolo la ”gente di mare” si formava semplicemente andando per mare. Ci si fortificava nel corpo e nell’animo e si era in grado di affrontare qualsiasi ostacolo s’incontrava lungo la rotta, forti di predisposizioni naturali, ma anche dell’esperienza degli “anziani” a bordo. Era il mare ad insegnare il mestiere.
Negli ultimi secoli, in virtù di un costante aumento delle transazioni tra Paesi vicini e lontani e, non ultima, della globalizzazione che tutto omogeneizza pur diversificando, si è sentita l’esigenza di una maggior professionalità e di una maggior specializzazione. In particolare, già nella seconda metà del XX secolo, si è assistito ad una crescita della flotta nazionale con sistemi tecnologici sempre più avanzati e specializzata per qualsiasi tipologia di carico. Di conseguenza, anche le risorse umane, la “gente di mare”, si sono adattate alle nuove realtà ricercando quella formazione che la sola esperienza non era più in grado di dare. La necessità di fruire di cognizioni specialistiche nella conduzione della nave divenne elemento portante della formalizzazione della raccomandazione che nel 1960 disciplinava la preparazione professionale degli equipaggi e che venne inclusa nella SOLAS 60.
Rimaneva ancora da risolvere il problema cruciale di dotare l’equipaggio di un’ottima conoscenza delle norme di sicurezza della stessa sia a salvaguardia dell’imbarcazione sia degli stessi lavoratori a bordo. Considerazioni immediatamente affrontate a livello mondiale, soprattutto in seguito ad una serie di incidenti imputabili ad errore umano (in particolare quelli di una certa gravità tra il 1967 ed il 1971). Era evidente che anche la sola formazione degli equipaggi fatta dagli armatori per garantirne l’imbarco non era sufficiente. Anche la nascita di Istituti di formazione doveva essere accompagnata da un’adeguata normativa in materia che tenesse conto di tutte le problematiche che la mancata sicurezza sollevava.
La conferenza sulle problematiche dell’addestramento professionale dei marittimi, che si tenne dal 1971 al 1978, portò alla firma della Convenzione STCW 78: in vigore in ambito internazionale nell’aprile del 1984, approvata in Italia il 21/11/1985 con la legge n. 739 ed entrata definitivamente in vigore nel nostro Paese il 26/11/1987. La Convenzione si applica ai marittimi imbarcati su tutte le navi dei Paesi contraenti, in servizio commerciale in acque non interne alla linea di base ad eccezione di quelli imbarcati su navi da guerra e/o ausiliarie militari o unità adibite a servizi non commerciali, su pescherecci, sul naviglio da diporto e su barche in legno di costruzioni artigianali (per il personale dei pescherecci si rimanda alla STCW–F 1995 non ancora in vigore). Lo scopo è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione dell’ambiente marino stabilendo un livello minimo di preparazione del personale navigante ed il possesso di crescenti e appropriate cognizioni man mano che l’ambiente di lavoro passa da una nave mercantile che trasporta prodotti non pericolosi, ad una petroliera, ad una gasiera o ad una chimichiera.
Successivamente si è avvertita la necessità di una revisione della Convenzione per meglio chiarire gli standard di competenza in relazione alle capacità necessarie per svolgere le funzioni di bordo con sicurezza ed efficacia e permettere, tra l’altro, una maggiore flessibilità nell’assegnazione delle stesse funzioni e quindi ampliare le opportunità di carriera dei marittimi.
Il 7 Luglio 1995 a Londra, a seguito della Conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione Marittima Internazionale, sono stati adottati emendamenti che hanno radicalmente modificato la convenzione del 1978 stabilendo anche precisi ed uniformi “standards of competence” per tutti i compiti di sicurezza e prevenzione dall’inquinamento a bordo di una nave. L’addestramento del Personale di bordo è uno strumento importante per limitare l’influenza dell’elemento umano nei sinistri e a tal fine la STCW 78/95 tende ad elevare gli standards di competenza non solo attraverso modifiche all’addestramento stesso ma anche rivedendo i requisiti di accesso alle qualifiche e abilitazioni professionali marittime con l’adeguamento dei relativi programmi di esame sia per il settore di coperta che di macchina.
Per raggiungere tali obiettivi il Ministro dei Trasporti ha emanato il Decreto 30/11/2007 ed il Decreto 17/12/2007. Quest’ultimo porta all’abrogazione del Decreto Ministeriale 1/8/1986 che disciplinava gli esami per il conseguimento dei titoli professionali e marittimi e che da anni non era più adeguato a far emergere le qualità necessarie e le varie competenze per l’acquisizione del titolo professionale. I sopracitati Decreti – che completano per l’Italia l’applicazione della STCW 78/95 – hanno indubbiamente creato disorientamento per il personale interessato e numerose sono le richieste di chiarimenti sulle quali senz’altro il Ministero fornirà le opportune delucidazioni.
Nicola Silenti
Pubblicato su “Porto & Diporto” di Settembre