Vita e Mare recava un importante articolo con lo stesso titolo del presente, indicando alcuni provvedimenti normativi in materia di nautica da diporto tra i quali il Decreto n. 121 del 10/05/2005 – Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto – entrato in vigore il 20 Luglio dello stesso anno.
Giova ricordare che questo provvedimento si applica “al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all’art. 4 del DPR n. 431 del 09/10/1997”.
Considerata la marcata corrispondenza tra il mondo dello “shipping” e quello del “charter”, il Decreto 121 viene visto con particolare attenzione dalle Associazioni di Categoria in quanto ha introdotto per la Sezione Coperta figure come l’Allievo, l’Ufficiale di navigazione, il Capitano ed il Comandante del diporto e per la Sezione Macchina l’Allievo, l’Ufficiale di macchina, il Capitano di macchina ed il Direttore di Macchina del diporto. Detto personale, oltre ad essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Iª Categoria e munita di Libretto di navigazione, deve possedere precisi requisiti di navigazione e di addestramento, nonché effettuare i corsi e sostenere gli esami previsti dalla “Convenzione sulle norme relative alla formazione della Gente di Mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia”, meglio conosciuta come la STCW 78/95.
I rapporti fra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto sono disciplinati dall’art. 13, mentre l’art. 14 reca le Disposizioni transitorie per coloro i quali sono in possesso del titolo di “Conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio” (di cui all’art. 10 del D.L. n. 535 del 21/10/1996 convertito in Legge n. 647 del 23/12/1996) e coloro i quali sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto.
La possibilità di adeguarsi alla nuova normativa seguendone l’iter aveva come limite temporale il 20/01/2007 salvo proroga che, pur essendo stata richiesta, non risulta sia stata accordata dal Ministero dei Trasporti. La mancata proroga non credo fermerà le Associazioni di Categoria che di sicuro avanzeranno ulteriori proposte per modificare in alcuni punti il Regolamento di cui trattasi che, a modesto avviso, pur essendo un testo ben strutturato, dovrebbe essere “ritoccato” almeno nelle parti relative all’esame di vela (da eliminare), all’obbligo della doppia Certificazione IMO (da togliere) e al requisito dei “24 mesi di navigazione per unità da diporto adibite al noleggio” (artt. 1 e 5), lasciando solo su “unità di diporto”.
Come Responsabile delle problematiche attinenti la formazione della Gente di Mare e del Personale Marittimo e la Security a bordo delle navi della Marina Mercantile per conto del Collegio Nazionale Capitani L.C. e M., si ritiene inoltre che il Regolamento andrebbe rivisto anche per i programmi d’esame per i Certificati da rendere più attinenti alla materia del Diporto. Detti programmi, com’è noto, sono riconducibili al Codice STCW 78/95, peraltro non osservato, pur essendo in vigore la STCW e di conseguenza l’esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni degli Ufficiali durante i rispettivi servizi avviene ancora secondo il Decreto 1 Agosto 1986.
Pertanto appare urgente intervenire nella ridefinizione dei programmi, specificandone nel dettaglio gli argomenti da rendere più congrui alla specificità dell’abilitazione che si va a conseguire, senza lasciarla totalmente alla discrezionalità della Commissione d’esame, come peraltro richiamato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Circolare n. 461 dell’8/2/2006.
Al di là di ogni considerazione, c’è tuttavia da registrare la volontà comune di “riqualificazione professionale” per il personale del diporto che farà registrare senz’altro un successo degli equipaggi italiani che fin’ora, come si evince anche da dati statistici, non sembrano essere all’altezza del prodotto “cantieristico” italiano leader nel mondo. In altri termini, la stessa UCINA ancora oggi registra che solo il 10% degli equipaggi dei Super Yachts costruiti in Italia è di nazionalità italiana.
Nicola Silenti Pubblicato su “Vita e Mare” – Marzo 2007