La nautica da diporto continua a rappresentare uno dei settori di punta del comparto dell’economia marittima anche grazie all’impegno politico delle Istituzioni che negli ultimi anni ha determinato cambiamenti notevoli nella regolamentazione della materia.
L’attento e sistematico intervento regolamentare sul diporto nautico è da sempre e comunque frutto della consapevolezza che i suoi effetti si ripercuotano non solo sulle abitudini degli italiani, cioè sul loro modo di trascorrere il proprio tempo libero, ma anche sui settori economici ad esso attinenti, come il turismo nautico da cui possono derivare nuove occasioni di sviluppo e di occupazione, peraltro strettamente competitive non solo nel mercato del lavoro italiano, ma anche nel mercato estero. Anche se non si hanno ancora i dati del 2006, secondo le previsioni dell’UCINA, sembra sia confermata una crescita dell’8-9% per il comparto in generale, riscontrando comunque una nautica più piccola in “sofferenza”.
Il 2005 è stato indubbiamente una anno particolarmente importante per il settore con l’entrata in vigore di norme più aperte e meno restrittive, tra le quali spicca il nuovo Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo n. 171/2005) in vigore dal 15/09/2005, e, sempre in attuazione alla Legge n. 172 del 08/07/2003, anche il Decreto n. 95 del 04/04/2005 (Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche) ed il Decreto n. 121 del 10/05/2005 (Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto).
Quest’ultimo provvedimento, in vigore dal 20/07/2005, si applica “al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all’art. 4 del DPR n. 431 del 09/10/1997”.
Considerata la marcata corrispondenza tra il mondo dello “shipping” e quello del “charter”, il Decreto 121 è stato visto con particolare attenzione dalle Associazioni di Categoria in quanto ha introdotto per la Sezione Coperta figure come l’Allievo, l’Ufficiale di navigazione, il Capitano ed il Comandante del diporto e per la Sezione Macchina l’Allievo, l’Ufficiale di macchina, il Capitano di macchina ed il Direttore di Macchina del diporto. Detto personale, oltre ad essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Iª Categoria e munita di Libretto di navigazione, deve possedere precisi requisiti di navigazione e di addestramento, nonché effettuare i corsi e sostenere gli esami previsti dalla Convenzione sulle norme relative alla formazione della Gente di Mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, meglio conosciuta come la STCW 78/95.
Per inciso, i programmi degli esami riconducibili al Codice STCW non risultano entrati in vigore. I rapporti fra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto sono disciplinati dall’art. 13, mentre l’art. 14 reca le Disposizioni transitorie per coloro i quali sono in possesso del titolo di “Conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio” (di cui all’art. 10 del D.L. n. 535 del 21/10/1996 convertito in Legge n. 647 del 23/12/1996) e coloro i quali sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto. La possibilità di adeguarsi alla nuova normativa seguendone l’iter aveva come limite temporale il 20/01/2007 salvo proroga che, pur essendo stata richiesta, non risulta sia stata accordata dal Ministero dei Trasporti.
Al di là delle disposizioni transitorie e di eventuali proroghe, c’è comunque da registrare una volontà di “riqualificazione professionale” per il personale del diporto, assimilando la figura dello “Skipper” a quella di titoli professionali marittimi. Questa svolta registrerà senz’altro un successo degli equipaggi italiani che fin’ora, come si evince anche da dati statistici, non sembrano essere all’altezza del prodotto “cantieristico” italiano leader nel mondo. In altri termini, la stessa UCINA registra che solo il 10% degli equipaggi dei Super Yachts costruiti in Italia è di nazionalità italiana. La mancata proroga non credo fermerà le Associazioni di Categoria che di sicuro avanzeranno altre proposte per modificare in alcuni punti il Regolamento sui titoli professionali del Diporto.
Come Responsabile delle problematiche attinenti la formazione della Gente di Mare e del Personale Marittimo e la Security a bordo delle navi della Marina Mercantile per conto del Collegio Nazionale Capitani L.C. e M., pur ritenendo a modesto avviso il Regolamento di cui trattasi un testo ben strutturato, tenuto conto del percorso formativo e della specificità del titolo professionale che si andrà ad acquisire, dovrebbe essere rivisto anche per la parte relativa all’esame di vela da eliminare nonché per la parte relativa ai Programmi di esame da rendere più attinenti alla materia del Diporto.
Ci si augura comunque che quanto sopra non porti solo ad un “trasferimento” di Gente di Mare dal naviglio mercantile a quello diportistico che amplificherebbe la crisi occupazionale già esistente nel settore, soprattutto per le piccole organizzazioni charter a “conduzione familiare” da traghettare in un ambito altamente professionale non facile da gestire.
Nicola Silenti Pubblicato su “Portonuovo” – Marzo 2007