MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 marzo 2016
Modalita’ di conseguimento ed aggiornamento dell’addestramento di base. (Decreto n. 228/2016). (16A02168) (GU Serie Generale n.66 del 19-3-2016)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l’adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW’ 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l’annesso alla Convenzione STCW ’78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW’95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW’78) dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1 dell’annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l’addestramento di base per il
personale marittimo;
Vista la regola I/8 dell’annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita’ dell’addestramento fornito;
Visto il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 “Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare” con particolare riguardo ai contenuti dell’art. 5;
Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla “Procedura d’idoneita’ allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo”;
Visto il decreto dirigenziale 19 giugno 2001 relativo all’istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita’ sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR);
Visto il d.m. 6 aprile 1987 relativo all’istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio, come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;
Visto il d.m. 4 aprile 1987 relativo all’istituzione del corso antincendio di base ed avanzato come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;
Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2009 relativo alle modalita’ di conseguimento dell’attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;
Visto il decreto dirigenziale 17 dicembre 2001 relativo alla certificazione dell’avvenuto conseguimento dell’addestramento di base;
Ritenuta la necessita’ di dare completa attuazione alla sopra citata regola VI/1 dell’annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1 del relativo codice STCW;
Vista l’intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita’ portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 3° – con nota prot. 6247 del 2 marzo 2016.
Decreta:
Art. 1
Finalita’ e campo di applicazione
- Il presente decreto definisce le modalita’ di conseguimento e aggiornamento dell’addestramento di base (Basic Training), delle informazioni e delle istruzioni di sicurezza (Safety familiarization Training) per il personale marittimo, in conformita’ alla regola VI/1 dell’annesso della Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/1 del relativo codice.
Art. 2
Informazioni di sicurezza
(Safety Familiarization Training)
- Prima di essere assegnati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi, ad eccezione delle navi da passeggeri, tutto il personale riceve, sotto la responsabilita’ della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le istruzioni e le informazioni di cui alla sezione A-VI/1.1.
- Per i fini di cui al comma 1, la compagnia di navigazione cura la predispozione di un’idonea procedura.
Art. 3
Addestramento di base
(Basic Training)
- Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW 78′ nella sua versione aggiornata, consegue l’addestramento di base mediante la frequenza dei seguenti corsi di cui ai decreti in premessa citati:
- a) Sicurezza Personale e Responsabilita’ Sociali (PSSR);
- b) Sopravvivenza e salvataggio;
- c) Antincendio di base;
- d) Primo soccorso elementare.
- La certificazione di avvenuto conseguimento dell’addestramento di base di cui al comma 1., e’ comprovata mediante l’annotazione degli addestramenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sul certificato dell’addestramento conseguito di cui al comma aaa) dell’art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015.
- L’addestramento di base ha validita’ quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni:
- a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette all’applicazione della Convenzione STCW;
- b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher basic training) di cui al successivo art. 4 commi 1., 2. e 3.;
- c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al successivo art. 4, comma 4.
Art. 4
Aggiornamento dell’addestramento di base
(Refresher basic training)
- L’aggiornamento dell’addestramento di base (refresher basic training), della durata di almeno 8 (otto) ore, e’ effettuato a terra, presso gli istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base, e consiste nell’effettuazione delle prove pratiche di cui all’allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 30 (trenta) persone.
- Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento ne danno comunicazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, nonche’ alla Capitaneria di Portocompetente per territorio e devono attenersi alle disposizioni relative all’organizzazione dei corsi di addestramento.
- Al termine delle prove relative all’aggiornamento di base, il direttore dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base, responsabile dell’aggiornamento, redige verbale delle prove eseguite esprimendo un giudizio complessivo su ciascun frequentatore (idoneo o non idoneo). Ai frequentatori risultati idonei il direttore dei corsi rilascia un attestato come da modello in allegato B;
- Al termine dell’aggiornamento di base effettuato a bordo, di cui all’art. 3 comma 3 lettera c), secondo le prove riportate in allegato C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave rilascia un attestato come da modello in allegato D
Art. 5
Disposizioni transitorie
- Il personale di cui all’art. 1 che sia in possesso di un attestato di addestramento di base, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2001, oppure registrato sull'”attestato relativo all’addestramento conseguito”, rilasciato il 1º gennaio 2012 o in data antecedente effettua l’aggiornamento di cui all’art. 4 del presente decreto entro e non oltre il 1º gennaio 2017.
Art. 6
Abrogazioni
- E’ abrogato il decreto dirigenziale 17 dicembre 2001, a firma del Capo del dipartimento della navigazione marittima ed interna pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di “certificazione dell’avvenuto conseguimento dell’addestramento di base”. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 9 marzo 2016
Il comandante generale: Melone
Allegato A
Prove pratiche di aggiornamento effettuate a terra
Sopravvivenza e salvataggio:
- indossare ed usare una tuta di immersione;
- saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri;
- raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio;
- nuotare indossando il giubbotto di salvataggio;
- mantenersi a galla senza l’aiuto del giubbotto di salvataggio.
Antincendio di base:
- usare i vari tipi di estintori portatili;
- spegnere incendi di piccole dimensioni, (per es. incendi di origine elettrica, incendi da
idrocarburi liquidi e gassosi);
- spegnere incendi di grandi dimensioni usando i boccalini a getto e a pioggia;
- spegnere un incendio con la schiuma, polvere od altro idoneo agente chimico;
- entrare e attraversare con un cavo di sicurezza, ma senza autorespiratore, un locale
nel quale è stata immessa schiuma ad alta espansione;
- combattere l’incendio negli spazi chiusi pieni di fumo indossando l’autorespiratore;
- spegnere un incendio con acqua nebulizzata o qualunque altro agente estinguente
appropriato in una cabina o in una sala macchine simulata, invasa dal fuoco e fumo
denso;
- spegnere un incendio da idrocarburo (oil) con boccalini a pioggia e nebulizzatori con
diffusione di prodotti chimici secchi, polvere o schiuma.
- Eseguire un salvataggio in uno spazio pieno di fumo, usando un dispositivo approvato
che generi fumo, indossando l’autorespiratore
Allegato C
Prove pratiche di aggiornamento effettuate a bordo
Sopravvivenza e salvataggio:
Indossare un giubbotto di salvataggio;
Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave, indossando il giubbotto di
salvataggio;
Azioni iniziali da compiere quando si è a bordo del mezzo di salvataggio per
innalzare le probabilità di sopravvivenza;
Uso dell’ancora galleggiante di una imbarcazione di salvataggio;
Utilizzare le dotazioni di un mezzo di salvataggio, e Utilizzare i dispositivi di localizzazione, incluso l’apparato radio.
Antincendio di base:
Uso dell’autorespiratore portatile