Al fine di chiarire alcuni dubbi sorti in merito al riconoscimento della navigazione utile per il rinnovo dei certificati IMO, si rappresenta che, stante la vigenza del dettato del punto D.2.2. della Circolare n° 17 del 17.12.2008, è da considerarsi utile, ai fini del predetto rinnovo, anche la navigazione effettuata su unità da diporto non impiegate in attività commerciali.
D.2. Rinnovo dei certificati adeguati
D.2.1 Si comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141 concernente “le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324”. Tale Decreto Ministeriale disciplina le modalità di rinnovo per quei marittimi che hanno una navigazione pari o inferiore a dodici mesi di navigazione prescritti dal D.P.R. 324/2001.
D.2.2 Pertanto coloro che hanno più di dodici mesi di navigazione nella qualifica o in quella immediatamente inferiore, meglio specificata nel punto D.2.6, negli ultimi cinque anni, su qualsiasi tipologia di nave ottiene il rinnovo immediato del certificato con la qualifica posseduta.
E’ valida la navigazione effettuata su unità da diporto adibite a noleggio, sulle navi destinate a noleggio per finalità turistiche e del personale che svolge attività lavorativa su unità da diporto purché dimostrata con le apposite crew list timbrate dalle Autorità Marittime nazionali o estere nei vari luoghi d’approdo delle unità.
Si ribasdisce che il riconoscimento della navigazione da diporto è utile solo ai fini del rinnovo del certificato.
D.2.3 Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 141/2008, il marittimo ottiene il rinnovo del certificato adeguato se ha soddisfatto una delle seguenti condizioni:
a) abbia effettuato almeno 12 mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato, nelle funzionni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti sv0lte nella qualifica immediatamente inferiore;
b) abbia effettuato, nei 12 mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di tre mesi in soprannumero nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;
c) abbia superato, con esito favorevole, nei 12 mesi precedenti la scadenza del certificato, un esame ai sensi dei nuovi programmi di esame di cui al Decreto Direttoriale 17 dicembre 2007, per la qualifica indicata dal certificato adeguato da rinnovare.
D.2.4 Ottengono il rinnovo del certificato adeguato, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del citato decreto sui rinnovi, anche quei marittimi che abbiano un rapporto di lavoro continuativo, per almeno sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato, a bordo di aliscafi o mezzi veloci o unità in servizio di rimorchio portuale di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, o potenza propulsiva inferiore a 750 KW per la sezione macchina.